1/ Medicinali che possono beneficiare di un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata
- Medicinali destinati al trattamento, alla prevenzione o alla diagnosi medica di malattie invalidanti gravi o che mettono in pericolo la vita.
- Medicinali designati come medicinali orfani.
- In situazioni di emergenza (pandemia, ad esempio), « può essere rilasciata un’autorizzazione all’immissione in commercio, prima della presentazione di dati clinici detta gliati »
(Articolo 14-bis(1) del Regolamento (CE) N° 726/2004, versione attuale con emendamenti e considerando 2 del Regolamento (CE) N° 507/2006)
2/ Criteri per l’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata
I seguenti criteri devono essere soddisfatti:
- Il farmaco risponde a un esigenza medico insoddisfatto, cioè « una patologia per la quale non esiste un metodo soddisfacente di diagnosi, prevenzione o trattamento autorizzato nell’Unione o, anche qualora tale metodo esista, in relazione alla quale il medicinale in que stione apporterà un sostanziale vantaggio terapeutico a quanti ne sono affetti ».
- Il rapporto beneficio/rischio del farmaco è favorevole.
- Il richiedente è in grado di fornire dati completi.
- Il beneficio derivante dalla disponibilità immediata del farmaco sul mercato prevale sui rischi connessi al fatto che sono ancora necessari dati aggiuntivi.
In situazioni di emergenza, un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata può essere concessa, alle condizioni di cui sopra, anche in assenza di dati preclinici o farmaceutici completi.
(Articolo 14-bis(1) a (3) del Regolamento (CE) N° 726/2004, versione attuale con modifiche, e articolo 4(1) del Regolamento (CE) n° 507/2006)
3/ Obblighi specifici nell’ambito dell’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata
L’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata è soggetta a obblighi specifici che sono riesaminati annualmente dall’Agenzia Europea per i Medicinali.
Questi obblighi specifici comprendono in particolare:
- Completare gli studi in corso o condurne di nuovi per confermare che il rapporto beneficio/rischio è favorevole.
- Obblighi specifici in materia di raccolta di dati di farmacovigilanza.
Questi obblighi specifici e, se del caso, il calendario per la loro attuazione sono chiaramente specificati nelle condizioni dell’autorizzazione all’immissione in commercio. Essi sono messi a disposizione del pubblico tramite il rapporto di valutazione pubblica europeo (EPAR).
Il riassunto delle caratteristiche del prodotto e il foglio illustrativo devono chiaramente indicare che un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata è stata concessa per il farmaco, soggetta a obblighi specifici rivedibili annualmente. Il riassunto delle caratteristiche del prodotto contiene anche la data in cui l’autorizzazione condizionata deve essere rinnovata.
(Articolo 14-bis(6) a (9) del Regolamento (CE) N° 726/2004, versione attuale con modifiche, e articolo 5 del Regolamento (CE) n° 507/2006)
4/ Procedura per la richiesta di un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata
4.1/ Dialogo precoce prima della presentazione
Un dialogo precoce con l’Agenzia Europea per i Medicinali e con altre parti interessate (ad esempio le agenzie di valutazione delle tecnologie sanitarie - HTA) è fortemente raccomandato dall’EMA.
Obiettivo: discutere con l’EMA, in particolare con i relatori del CHMP, del comitato per la valutazione dei rischi in farmacovigilanza (PRAC) e del comitato per le terapie innovative (CAT). Ad esempio:
- Se un farmaco specifico, in fase di sviluppo per una specifica indicazione terapeutica, rientra nella categoria di medicinali destinati al trattamento, alla prevenzione o alla diagnosi medica di malattie invalidanti gravi o malattie che mettono in pericolo la vita e se potrebbe rispondere ai esigenza di medici non soddisfatti dei pazienti.
- Il piano di sviluppo e la progettazione degli studi previsti (sia gli studi pre-autorizzazione che gli studi da proporre come obblighi specifici per la raccolta dei dati residui dopo l’autorizzazione).
Come?
- Tramite pareri scientifici (Scientific advices) del CHMP o assistenza sui protocolli scientifici per i medicinali orfani. (Sul sito web dell'EMA sono disponibili ulteriori informazioni qui sulla richiesta di consulenza scientifica o di assistenza per i protocolli scientifici all'EMA) ;
- Via incontro pre-sottomissione: opo aver creato un account EMA tramite il Portale di registrazione dell'EMA, il modulo 'MAA pre-submission interactions form' (disponibile in fondo alla sezione 2.9 sotto "references") deve essere compilato elettronicamente e inviato all'EMA creando un ticket tramite il Service Desk dell'EMA, utilizzando l'opzione di domanda "Pre-Submission Phase Request", seguita dalla sotto-opzione "Pre-Submission Interactions". (Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web dell'EMA, qui nella sezione 2.9).
4.2/ Presentazione della domanda
Quando?
- Sei a sette mesi prima della presentazione: notificare all’EMA l’intenzione di presentare una domanda e includere una menzione sull’intenzione di richiedere un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata.
• Al momento della domanda di autorizzazione all’immissione in commercio: il richiedente può presentare una domanda per un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata.
Come?
- Indicare, nel modulo di richiesta, i motivi per richiedere un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata e includere la giustificazione corrispondente nella sezione 1.5.5 del modulo 1 del dossier.
4.3/ Valutazione della domanda e concessione dell’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata
Il relatore, il co-relatore e gli altri membri del CHMP e del CAT valutano la giustificazione e i dati presentati per una richiesta di autorizzazione all’immissione in commercio condizionata di un farmaco di terapia innovativa durante la valutazione complessiva della domanda.
La valutazione della giustificazione riguardante l’ambito di applicazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata sarà inclusa nei relativi rapporti di valutazione e nel rapporto di valutazione finale del CHMP.
Un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata può essere richiesta dal richiedente (prima della presentazione di una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio, come fortemente raccomandato dall’EMA, o contemporaneamente alla domanda di autorizzazione all’immissione in commercio) o proposta dal CHMP (dopo aver consultato il richiedente) durante la valutazione della domanda.
L’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata di un farmaco di terapia innovativa è concessa dalla Commissione Europea, sulla base della valutazione scientifica effettuata dal CHMP, inclusi il CAT, all’interno dell’EMA.
(Maggiori informazioni sulla procedura di richiesta dell’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata: CHMP guideline on the scientific application and the practical arrangements necessary to implement Commission Regulation (EC) No 507/2006 on the conditional marketing authorisation for medicinal products for human use falling within the scope of Regulation (EC) No 726/2004, e sul sito web dell’EMA nella sezione 1.9).
5/ Validità e rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata
L’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata è valida per un anno, rinnovabile.
(Articolo 14-bis(7) del Regolamento (CE) N° 726/2004, versione attuale con modifiche)
Dopo il periodo di validità di un anno, l’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata può essere rinnovata annualmente.
- Presentazione della domanda di rinnovo:
- Auprès de l'Agence européenne des médicaments,
- Presso l’Agenzia Europea per i Medicinali,
- Almeno sei mesi prima della scadenza, dell’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata,
- Accompagnata da un rapporto intermedio sul rispetto degli obblighi specifici a cui è soggetta.
- Valutazione della domanda di rinnovo:
- Da parte del CHMP (e del CAT per le MTA) all’interno dell’EMA,
- Basata sulla conferma del rapporto beneficio/rischio, tenendo conto degli obblighi specifici contenuti nell’autorizzazione e del calendario della loro attuazione,
- Includendo un parere sulla necessità di mantenere o modificare gli obblighi specifici o il loro calendario.
- Il parere finale del CHMP deve essere reso entro 90 giorni dalla ricezione di una domanda di rinnovo valida e deve essere reso pubblico.
- Decisione di rinnovo:
- Concessa dalla Commissione Europea,
- Una volta che una domanda di rinnovo è stata debitamente presentata, l’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata rimane valida fino a quando una decisione non è adottata dalla Commissione Europea.
Maggiori informazioni sul rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata: CHMP guideline on the scientific application and the practical arrangements necessary to implement Commission Regulation (EC) No 507/2006 on the conditional marketing authorisation for medicinal products for human use falling within the scope of Regulation (EC) No 726/2004.
6/ Conversione di un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata in un’autorizzazione all’immissione in commercio standard (non soggetta a obblighi specifici)
Quando gli obblighi specifici dell’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata sono stati soddisfatti, la Commissione Europea può, su richiesta del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e dopo il parere favorevole dell’Agenzia Europea per i Medicinali, concedere un’autorizzazione all’immissione in commercio non soggetta a obblighi specifici (cioè "standard"), valida per cinque anni e rinnovabile.
Maggiori informazioni sull’assegnazione di un’autorizzazione all’immissione in commercio non soggetta a obblighi specifici: : CHMP guideline on the scientific application and the practical arrangements necessary to implement Commission Regulation (EC) No 507/2006 on the conditional marketing authorisation for medicinal products for human use falling within the scope of Regulation (EC) No 726/2004